Articolo 1 - Denominazione
È costituita dalla Compagnia di San Paolo e dall'Università degli Studi di Torino una Fondazione denominata “COLLEGIO CARLO ALBERTO - Centro di Ricerca e Alta Formazione”, di seguito “la Fondazione”.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

Articolo 2 - Sede - Durata
La Fondazione ha sede legale in Torino.
La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopi
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.
La Fondazione persegue lo scopo di promuovere, gestire e potenziare, in unità d'intenti con l'Università degli Studi di Torino, la ricerca e l'alta formazione nell’ambito delle scienze economiche, politiche e sociali, nonché in aree disciplinari affini.
La Fondazione si adopererà, inoltre, per la piena valorizzazione, anche attraverso interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento, dei complessi immobiliari di valore storico da essa utilizzati, come sedi delle attività formative, di ricerca e di dibattito scientifico.
A tal fine la Fondazione potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici.

Articolo 4 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori;
Cofondatori;
Sostenitori.

Articolo 5 - Fondatori e Cofondatori
Sono Fondatori la Compagnia di San Paolo e l'Università degli Studi di Torino.
Possono assumere la qualifica di Cofondatori, previo assenso di entrambi i Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al Fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura determinate dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 11.

Articolo 6 - Sostenitori
Possono assumere la qualifica di Sostenitori, con deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti, le associazioni, università, centri e istituti di ricerca, enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea stessa, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione. La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 7 - Esclusione e Recesso
I Cofondatori e i Sostenitori cessano di far parte dell'Istituto per esclusione o recesso. L'Assemblea dei Partecipanti decide a maggioranza assoluta dei voti l'esclusione dei Cofondatori e a maggioranza semplice quella dei Sostenitori in caso di grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.
I Cofondatori e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I membri che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dalla Fondazione.
Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione, che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile.

Articolo 8 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto da:

un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai Cofondatori;
altri fondi di lasciti, donazioni ed erogazioni liberali destinati espressamente a incremento del patrimonio.

Articolo 9 - Proventi
La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

i proventi del patrimonio, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso;
i contributi dei Fondatori, dei Cofondatori e dei Sostenitori;
ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da privati.

Articolo 10 - Organi
Sono organi della Fondazione:
a) l'Assemblea dei Partecipanti,
b) il Consiglio di Amministrazione,
c) il Presidente,
d) il Comitato Scientifico, se nominato,
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 - Assemblea dei Partecipanti
L'Assemblea dei Partecipanti rappresenta l'universalità dei membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Possono intervenire all'Assemblea dei Partecipanti tutti i membri che sono in regola con il versamento dei contributi.
Ogni membro, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea.

Articolo 12 - Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti
L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice presidente o da altra persona designata dai partecipanti.
L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai membri e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni 4 prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti possono tenersi in tele-videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i Partecipanti.
In tal caso è necessario che:

sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve intendersi svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - Poteri dell'Assemblea dei Partecipanti
Nell'Assemblea dei Partecipanti a ciascun Fondatore spettano quattro voti, a ciascun Cofondatore due voti e a ciascun Sostenitore spetta un voto.
L'Assemblea dei Partecipanti delibera sulle seguenti materie:
a) determinazione delle linee generali di attività della Fondazione;
b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
c) ammissione di Sostenitori;
d) determinazione e variazione dei contributi annuali;
e) esclusione dei Cofondatori e dei Sostenitori;
f) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente ed eventuale determinazione dei relativi compensi;
g) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei relativi compensi;
h) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Fondazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea. Per le delibere relative alle materie di cui ai punti b), c), d), e), et h) occorre in ogni caso il voto favorevole di entrambi i Fondatori.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e da un numero di componenti, compreso tra un minimo di otto e un massimo di dodici, così designati:

quattro dalla Compagnia di San Paolo;
quattro dall'Università degli Studi di Torino;
fino a quattro dai Cofondatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo o un gettone di presenza determinati dall'Assemblea dei Partecipanti su proposta del Presidente, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 - Normativa per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede; in caso di sua assenza, o impedimento o rinuncia il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o da altra persona designata dai partecipanti.
Il Presidente della Compagnia di San Paolo o persona da lui designata partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e con diritto di intervento.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
In tal caso è necessario che:

sia consentito al presidente della riunione accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei
Partecipanti.
A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea dei Partecipanti;
b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
c) approva i regolamenti interni;
d) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
e) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente;
f) può nominare e revocare, su proposta del Presidente, un Direttore, determinandone durata, compiti, poteri e compenso. La persona indicata deve essere in possesso di requisiti di cultura, esperienza e capacità operativa.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Articolo 17 - Presidente
Il Presidente è indicato dai Fondatori, dura in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato.
Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce gli ordini del giorno.
Il Presidente, o chi ne fa le veci, può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, nell'interesse della Fondazione, dandone poi notizia al Consiglio di Amministrazione
nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Il Presidente è assistito nella redazione dei verbali dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione da un Segretario da lui designato.
Al Presidente viene riconosciuto, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall’Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 18 - Comitato Scientifico 7
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, formato da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.
La composizione, la durata, le funzioni e gli eventuali compensi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui due designati dalla Compagnia di San Paolo e uno dall'Università degli Studi di Torino, e due supplenti, di cui uno designato dalla Compagnia di San Paolo e l'altro dall'Università degli Studi di Torino.
I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio della revisione legale dei conti.
I Revisori durano in carica tre anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e possono essere riconfermati.
Essi esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile.
Ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea dei Partecipanti, tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.
Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
In tal caso è necessario che:

sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Articolo 20 - Esercizio finanziario - Bilancio
L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 15 marzo dell'esercizio successivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa della Fondazione, insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono trasmessi alla Compagnia di San Paolo e all'Università degli Studi di Torino entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Partecipanti.

Articolo 21 - Estinzione
Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, esclusa la trasformazione; costituisce inoltre causa di estinzione l'ipotesi prevista dall'art. 7 del presente statuto.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 22 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie
Fintantoché la Fondazione è costituita unicamente dai Fondatori, l'Assemblea dei Partecipanti delibera all'unanimità su tutte le materie di propria competenza.